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Recuperare le case cantoniere, i 100 immobili da recuperare

Recuperare le case cantoniere, i 100 immobili da recuperare

Le case cantoniere sono una realtà distribuita lungo tutto il paese. Con il loro caratteristico colore rosso, si vedono lungo le strade e la loro immagine è indissolubilmente associata al viaggio.  Un viaggio all’insegna della lentezza,  percorrendo le strade provinciali ammirando il paesaggio alla scoperta dell’Italia.

Un po’ di storia. Origine e fine delle case cantoniere

Le case cantoniere nacquero nel lontano 1839 per alloggiare i cantonieri con le loro famiglie. Il loro scopo era quello di far vivere i cantonieri, operai manutentori delle strade, in prossimità del loro posto di lavoro. Si trattava infatti di case, spesso associate ad autorimesse, disposte lungo le strade statali.

Il loro uso si protrasse per anni, fino ad arrivare agli anni ottanta quando ormai erano per la maggior parte in disuso.

Nel 2016, un primo bando ne aveva iniziato il processo di rivalutazione e restauro destinando molte di quella case in rovina a nuova vita. Diverse attività ricettive o di ristorazione sono sorte all’interno delle vecchie case cantoniere restaurate e valorizzate.

Il nuovo bando Anas per 100 immobili da rivalutare

Un nuovo bando dell’Anas mette sul mercato 100 case cantoniere distribuite lungo le strade d’Italia con lo scopo di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.

La valorizzazione delle case cantoniere si propone di incrementare un turismo diffuso e di fornire servizi sempre migliori ai viaggiatori che percorrono le strade italiane. Il bando dell’ Anas sulle case cantoniere interessa 100 immobili distribuiti in tutta Italia. Dalla Sardegna dalla valle d’Aosta alla Sicilia, ogni regione ha degli immobili interessati dal bando. Il bando prevede la realizzazione di attività ricettive, centri informativi, centri didattici, punti di ristoro, nonché stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le domande, da presentare entro il 15 Giugno 2021 sul portale dell’ANAS, dovranno essere corredate di progetto e di tutta la documentazione richiesta.

Certificazione energetica: effetti nel settore immobiliare della carenza di informazione

E’ obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2012 che in tutti gli annunci commerciali (vetrine, giornali, portali, ecc.) sia riportato l’indice di prestazione energetica IPE (che non è semplicemente la lettera della classificazione energetica, ma la quantità di energia necessaria per riscaldare – raffrescare in un anno un metro quadrato dell’unità immobiliare certificata).

Questo è quanto viene riportato nell’art. 6 c. 2-quater del DLGS 192/2005, in base al quale quindi, dal 01/01/2012, se l’agenzia deve pubblicizzare un’offerta, la stessa deve avere l’Attestato di CertificazioneEnergetica (A.C.E.).

Il rischio? L’ applicazione di sanzioni vanno da 3.000 € a 5.000 € per annuncio, da parte di un qualsiasi pubblico ufficiale che rileva la mancanza dei parametri obbligatori richiesti dalla normativa.

Lo scopo della normativa? Garantire la qualità degli immobili con due possibili conseguenze: valorizzazione o deprezzamento della proprietà durante la sua valutazione.

I soggetti coinvolti? La direttiva riguarda ogni annuncio di vendita o locazione, coinvolgendo pertanto Agenzie immobiliari, Portali Immobiliari, clienti, venditori, acquirenti e proprietari d’immobili.

Eccezioni? E’ possibile ricorrere all’autocertificazione ma la sua applicazione è molto limitata in quanto determina il valore della classificazione energetica ma non prevede in maniera chiara ed esplicita quale debba essere l’IPE energetico, pertanto il suo valore è limitante soprattutto nel momento della compravendita immobiliare.

Ad introdurre il nuovo comma 2-quater è stato il decreto legislativo n. 28/2011 (Decreto Rinnovabili), che ha inteso recepire le indicazioni dalla Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 18 giugno 2010. Questa direttiva, sostitutiva della direttiva 2002/91/CE che sarà abrogata dal 1° febbraio 2012, stabilisce che in caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato deve essere riportato in tutti gli annunci commerciali.

Diverse, ad oggi, le modalità di recepimento e di attuazione della normativa nelle regioni italiane, in questa prima fase iniziale, che tendono ad accrescere ulteriormente il senso di incertezza che sta dilagando nel settore in questi giorni di countdown. Lombardia, prima regione italiana ad introdurre gli indici richiesti (da marzo 2011), è probabilmente l’unica ad avere già determinato nel suo preciso ammontare (1.000 euro a 5.000 euro) la sanzione amministrativa per l’inosservanza dell’obbligo, a differenza del Piemonte che al momento non ha previsto alcun tipo di sanzione per coloro che pubblicizzano vendite immobiliari senza indicare l’indice di prestazione energetica e la classe.

Una tematica, quella della certificazione energetica, di un’importanza senza precedenti per tutto il settore dell’Immobiliare italiano, ma che non ha ottenuto corrispondente risalto nei mezzi di comunicazione, con una conseguente comunicazione insoddisfacente se non inesistente.

Lo stato di confusione, d’ignoranza o di supponenza generato dalle certificazioni energetiche e la conseguente scelta di non parlarne/scriverne come si dovrebbe, ha creato un clima di profonda insicurezza che sta rischiando di mettere in scacco tutto il sistema della compravendita d’immobili con conseguenze dirette sull’economia italiana già duramente provata.

E’ palese un sentore generale di sottovalutazione delle possibili ricadute della normativa, nell’attività delle agenzie, come conferma un recente sondaggio rivolto agli agenti immobiliari, condotto da Soluzione Portali (società ideatrice di Portaliimmobiliari.net) su scala nazionale, dal titolo provocatorio “Certificazione Energetica, quanto ne sai ?”.
Davvero sorprendenti i risultati, se si pensa che circa il 15,7% degli intervistati non è a conoscenza dell’obbligo dal 1° gennaio 2012 di indicare l’indice IPE in tutti gli annunci immobiliari e il 21% non sa che da quella data per ogni immobile acquisito da pubblicizzare è richiesto il possesso dell’ACE o l’autocertificazione.
Inoltre il 47,3% ignora le sanzioni per la violazione dell’obbligo e il 52,6% non ha ricevuto sull’argomento comunicazioni o avvisi da parte delle associazioni di categoria.
E a livello burocratico, i risultati confermano la generale tendenza ad un scarso interesse verso la normativa e la sua attuazione: infatti il 36,8% degli intervistati non ha ancora avviato delle pratiche con i proprietari per certificare la classe energetica degli immobili e il 47,3% non è alla ricerca di certificatori per i suoi immobili.

Redazione Portaliimmobiliari.net

Classificazione Energetica: Analisi stato attuale

Soluzione Portali, ideatore del blog Portaliimmobiliari.net, ha condotto un’ indagine su quanto le agenzie siano pronte a rispettare gli obblighi della nuova normativa;  prese a campione agenzie nelle regioni del Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, hanno risposto alla domanda “Quanti dei tuoi clienti e degli immobili presenti nel tuo portfolio immobiliare, hanno già aderito agli obblighi relativi alla certificazione energetica e consegnato la documentazione?”. Dai risultati si rileva che il numero di certificazioni realizzate dalle agenzie non supera nemmeno il 20% in tutte le regioni italiane, fatta esclusione del veneto che si posiziona attorno al 60%.

Inoltre, Soluzione Portali, ha provveduto a contattare direttamente i responsabili di 48 portali, confrontandosi su quanto richiesto dalla normativa nell’invio dei dati nel web. Il 23% di questi, ovvero 11 su 48, ha già consegnato le specifiche per l’invio dei dati relativi all’IPE e all’ACE. Questi 11 portali sono: Affitto.it, Attico, CambioCasa, Casa.it, Cercasi Casa, Idealista, Immobiliare, Livello Case, TrovaCasa, TuttoAnnunci.org, Tuttocasa.it. Nei vari colloqui è anche emersa una preoccupazione: se lo stato di allerta aumenta, probabilmente la maggior parte delle agenzie per precauzione, rimuoverà tutti gli annunci onde evitare sanzioni previste dalla nuova normativa e questo sta intimorendo i portali, in quanto vedrebbero i loro database svuotarsi da tutti gli annunci.

In particolare, è stato interpellato Gianluca Capone, responsabile di LivelloCasa.it, riguardo la sua percezione in merito alla normativa e alle azioni poste in essere a tutela delle agenzie e dei privati che intendano pubblicizzare gli immobili a partire dal 1° Gennaio 2012: “Ci siamo adattati velocemente ai nuovi parametri richiesti dalle nuove normative ma c’è troppa confusione in giro perché non sappiamo quale strada seguire a causa delle molte eccezioni che riguardano la normativa in questione. Ogni regione adotterà la normativa secondo proprie deroghe locali che non avranno valore in altre regioni. Questo significa che un portale che si propone a livello nazionale dovrebbe adeguare il suo sistema, personalizzandolo su singola regione e su singola categoria d’immobile. Le classificazioni delle proprietà differiscono a seconda del tipo d’immobile e si differenziano da categoria a categoria. Come LivelloCasa.it abbiamo preso la decisione di disattivare gli immobili presenti nel nostro database a partire dal primo gennaio 2012, lasciando alle singole agenzie la ricomposizione del pacchetto che potrà essere riattivato dopo la selezione di un nuovo parametro tra i quattro proposti: non disponibile, non classificata, in classificazione o dato reale”.

Redazione Portaliimmobiliari.net

Classe Energetica: Obblighi ed Adempimenti

Introduzione

In base all’art. 6 c. 2-quater del DLGS 192/2005 è obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2012 che in tutti gli annunci commerciali (vetrine, giornali, portali, ecc.) sia riportato l’indice di prestazione energetica IPE (che non è semplicemente la lettera della classificazione energetica, ma la quantità di energia necessaria per riscaldare – raffrescare in un anno un metro quadrato dell’unità immobiliare certificata).
Le sanzioni dovute alla mancanza di questa caratteristica possono essere elevate da qualsiasi pubblico ufficiale e vanno dai E. 3.000 ai E. 5.000 per annuncio. Quindi, sinteticamente, dal 01/01/2012, se devo pubblicizzare un’offerta, la stessa deve avere l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.)
Ciò sta a significare che:

  • al momento dell’acquisizione devo ottenere ACE dell’immobile o eventuale AUTOCERTIFICAZIONE
  • l’immobile va posto in pubblicità solo ed esclusivamente se tali dati sono inseriti

Estratto della normativa

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
(G.U. 23 settembre 2005, n. 222)
Art. 6. Certificazione energetica degli edifici
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(G.U. n. 158 del 10 luglio 2009)
Art. 6. Disposizioni finali
1. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell’art. 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione.
2. La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici Sulla base delle finalità, dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità. Sono pertanto considerati:
1. “Metodo calcolato di progetto”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. Questo metodo è di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, per la predisposizione dell’attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, previsti ai sensi del decreto legislativo, fermo restando le relative flessibilità (vedi i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo);
2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere:
i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica;
ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali;
iii. sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici.
5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” di cui al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti i seguenti tre livelli di approfondimento.
1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1 e alle relative semplificazioni previste per gli edifici esistenti. Infatti le predette norme prevedono, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle tipologie e all’anno di costruzione. Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti indipendentemente dalla loro dimensione.
2. In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e dell’ENEA. Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 m2.
3. In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) si utilizza come riferimento il metodo semplificato di cui all’allegato 2, mentre per il calcolo dell’indice energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) alle norme UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici esistenti; Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 1000 m2.
8. Procedura di certificazione energetica degli edifici
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti.
9. Autodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico escluse le nuove costruzioni), mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
– l’edificio è di classe energetica G; i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti; entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio

Redazione Portiimmobiliari.net