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La rivoluzione MLS comincia oggi

A partire da lunedì 16 Novembre 2015, sono online i nuovi portali immobiliari cittadini dedicati alla collaborazione strutturata tra Agenzie Immobiliari, progetto promosso dalla società Reopla S.r.l.

In questa nuova Release si è cercato di cambiare le carte in gioco, integrando in un “normale” portale immobiliare, alcuni aspetti innovativi, in grado di offrire agli agenti immobiliari aderenti nuovi strumenti informatici rivolti alla fidelizzazione dei propri clienti ed all’aumento della propria presenza web.

Abbiamo intervistato Patrick Albertengo: fondatore di Reopla S.r.l.

Francesco Beraldo

Quali sono le città in cui sono da oggi disponibili questi innovativi portali?

Patrick Albertengo

Attualmente, ogni micro rete Reopla già formata ed attiva (Il 60% circa del totale) può disporre di un proprio portale di visibilità MLS. Per elencarle: www.torinomls.it, www.genovamls.it, www.pinerolomls.it, www.milanomls.it, www.romamls.it, www.padovamls.it, www.parmamls.it,www.bolognamls.it,www.rivieradelconeromls.it.

 

Francesco Beraldo

Ma quali sono i vantaggi per un’agenzia Immobiliare che decide di aderire?

Patrick Albertengo

E’ molto semplice. Infatti, ogni agenzia aderente ad una qualsiasi delle sopra citata rete, potrà disporre a partire da oggi, non solo di una piattaforma MLS innovativa, basata su regole certe e creata sulla base della conoscenza personale tra gli aderenti, ma bensì anche di un portale in grado da solo di fidelizzare i propri clienti acquirenti e un canale pubblicitario del quale disporre anche attraverso centinaia di immobili in esclusiva a proprio nome.

Mi spiego meglio…

Prendiamo come esempio un Agente immobiliare che aderisce a MilanoMLS.it

Dopo aver inserito i propri immobili in esclusiva e le proprie richieste all’interno dell’MLS (e poter quindi iniziare ad usufruire della condivisione con altri professionisti), gli stessi immobili finirebbero in automatico e gratuitamente sul portale di visibilità MilanoMLS.it creando così ulteriore visibilità. Ma la vera novità è un’altra …. La stessa agenzia, infatti, potrà disporre di un personale link collegato a Milano MLS, che, se inoltrato ai propri clienti acquirenti, farebbe si che l’intero contenuto del portale venga da quel momento visualizzato a suo nome, ottenendo cosi clienti acquirenti che ad ogni accesso al portale pubblico, potranno scegliere tra migliaia di immobili, tutti marchiati con il nome del proprio agente di fiducia, ovvero il proprietario del link. Ma c’è di più…

Ogni persona che invece dovesse finire “per caso” su MilanoMLS.it, si troverebbe fin da subito davanti ad una scelta, nella quale si consiglia di proseguire la navigazione scegliendo un proprio referente di fiducia. Al momento della scelta, il portale viene nuovamente interamente brandizzato con i riferimenti dell’agente scelto, che otterrà pertanto un nuovo cliente senza alcuno sforzo.

 

Francesco Beraldo

Come può un Agenti Immobiliare ottenere il meglio da questo servizio?

Patrick Albertengo

Un agente immobiliare che aderisce è in grado di sfruttare il servizio attraverso la massima diffusione del link a lui riservato, nonché alla condivisione su tutti i propri canali disponibili di qualsivoglia contenuto presente nel portale a lui collegato. 

Per fare un esempio, un nostro cliente ha iniziato questa mattina a fare campagne Facebook con alcuni suoi immobili presenti sul portale. Ogni persona che cliccherà su quell’immobile, da quel momento in poi visualizzerà il portale della Micro Rete interamente bradizzato con il nome dell’agente che l’aveva sponsorizzato. In poche parole, l’acquirente si troverà davanti ad un’offerta di centinaia di immobili, tutti riportanti i riferimenti dell’agente che per primo gli ha fatto scoprire il servizio. Un ottimo modo di acquisire nuovi clienti credo. 

Un altro sistema per sfruttare al meglio il portale, potrebbe essere quello di mostrare in fase di acquisizione ai propri clienti il funzionamento di quanto sopra descritto, mostrando pertanto come la visibilità del proprio immobile potrà essere massimizzata attraverso una folta rete di professionisti, che aiuteranno l’agente stesso a massimizzare l’esposizione mediatica dello stesso, facilitando e velocizzando le procedure di vendita.

 

Francesco Beraldo

Un’ultima domanda: qual è il profilo perfetto dell’agente e dell’agenzia che carcate per aderire a questo progetto?

Patrick Albertengo

In linea di massima ogni Agenzia Immobiliare o ogni Agente immobiliare (munito di regolare patentino) potrebbe prendere parte a questo progetto. Chiaramente la nostra società, al fine di poter far crescere le varie micro reti e soprattutto il valore del servizio offerto ad agenti e clienti, si augura di poter presto raggiungere numeri importanti in tutte le città in cui è presente, ma….. eh si c’è un ma… ci sono alcuni punti fermi dalla quale ogni agente che desidera aderire non può esimersi. Per semplicità li elenco per punti:

1)      Tutte le agenzie che desiderano aderire sono tenute a firmare uno Statuto, formato da alcune semplici ma fondamentali regole, per altro redatte dai loro stessi colleghi. Per fare un esempio, vige in ogni micro rete l’obbligo di condividere il 100% dei propri immobili in esclusiva (dare per avere). In questo modo ogni agente aderente ha a disposizione un elevato parco immobili, tutti garantiti da standard qualitativi adeguati, nonché si evita il famoso effetto spazzatura, che caratterizza le reti dove non vi sono obblighi, e gli aderenti finiscono presto per condividere solo l’invendibile.

2)      Un’altra importante regola è quella che vieta di richiedere storni provvigionali (Salvo casi particolari) e impone una divisione provvigionale quasi sempre suddivisa in: Ognuno dal proprio cliente  oppure divisione al 50% del monte provvigionale (Soluzione possibile solo quando si ha almeno il 2% di provvigione dal venditore). Tutto questo fa si che all’interno delle reti, non siano ad oggi mai sorti problemi inerenti la spartizione provvigionale.

Concludo dicendo che ci auguriamo presto di poter far crescere al meglio le varie Reti, sia in numero di agenzie che di Immobili, ma il nostro obiettivo è quello di crescere attraverso scelte di qualità, che possano un giorno portare MilanoMLS, BolognaMLS e ogni altra Rete, a conquistare importanti quote di mercato a livello locale, conclamando pertanto il vantaggio di collaborare al fine di offrire servizi sempre più qualificati ai propri clienti. La nostra rete www.immobilitrieste.it ne è un esempio molto pratico.

 

 

 

Classificazione Energetica: Analisi stato attuale

Soluzione Portali, ideatore del blog Portaliimmobiliari.net, ha condotto un’ indagine su quanto le agenzie siano pronte a rispettare gli obblighi della nuova normativa;  prese a campione agenzie nelle regioni del Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, hanno risposto alla domanda “Quanti dei tuoi clienti e degli immobili presenti nel tuo portfolio immobiliare, hanno già aderito agli obblighi relativi alla certificazione energetica e consegnato la documentazione?”. Dai risultati si rileva che il numero di certificazioni realizzate dalle agenzie non supera nemmeno il 20% in tutte le regioni italiane, fatta esclusione del veneto che si posiziona attorno al 60%.

Inoltre, Soluzione Portali, ha provveduto a contattare direttamente i responsabili di 48 portali, confrontandosi su quanto richiesto dalla normativa nell’invio dei dati nel web. Il 23% di questi, ovvero 11 su 48, ha già consegnato le specifiche per l’invio dei dati relativi all’IPE e all’ACE. Questi 11 portali sono: Affitto.it, Attico, CambioCasa, Casa.it, Cercasi Casa, Idealista, Immobiliare, Livello Case, TrovaCasa, TuttoAnnunci.org, Tuttocasa.it. Nei vari colloqui è anche emersa una preoccupazione: se lo stato di allerta aumenta, probabilmente la maggior parte delle agenzie per precauzione, rimuoverà tutti gli annunci onde evitare sanzioni previste dalla nuova normativa e questo sta intimorendo i portali, in quanto vedrebbero i loro database svuotarsi da tutti gli annunci.

In particolare, è stato interpellato Gianluca Capone, responsabile di LivelloCasa.it, riguardo la sua percezione in merito alla normativa e alle azioni poste in essere a tutela delle agenzie e dei privati che intendano pubblicizzare gli immobili a partire dal 1° Gennaio 2012: “Ci siamo adattati velocemente ai nuovi parametri richiesti dalle nuove normative ma c’è troppa confusione in giro perché non sappiamo quale strada seguire a causa delle molte eccezioni che riguardano la normativa in questione. Ogni regione adotterà la normativa secondo proprie deroghe locali che non avranno valore in altre regioni. Questo significa che un portale che si propone a livello nazionale dovrebbe adeguare il suo sistema, personalizzandolo su singola regione e su singola categoria d’immobile. Le classificazioni delle proprietà differiscono a seconda del tipo d’immobile e si differenziano da categoria a categoria. Come LivelloCasa.it abbiamo preso la decisione di disattivare gli immobili presenti nel nostro database a partire dal primo gennaio 2012, lasciando alle singole agenzie la ricomposizione del pacchetto che potrà essere riattivato dopo la selezione di un nuovo parametro tra i quattro proposti: non disponibile, non classificata, in classificazione o dato reale”.

Redazione Portaliimmobiliari.net

Classe Energetica: Obblighi ed Adempimenti

Introduzione

In base all’art. 6 c. 2-quater del DLGS 192/2005 è obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2012 che in tutti gli annunci commerciali (vetrine, giornali, portali, ecc.) sia riportato l’indice di prestazione energetica IPE (che non è semplicemente la lettera della classificazione energetica, ma la quantità di energia necessaria per riscaldare – raffrescare in un anno un metro quadrato dell’unità immobiliare certificata).
Le sanzioni dovute alla mancanza di questa caratteristica possono essere elevate da qualsiasi pubblico ufficiale e vanno dai E. 3.000 ai E. 5.000 per annuncio. Quindi, sinteticamente, dal 01/01/2012, se devo pubblicizzare un’offerta, la stessa deve avere l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.)
Ciò sta a significare che:

  • al momento dell’acquisizione devo ottenere ACE dell’immobile o eventuale AUTOCERTIFICAZIONE
  • l’immobile va posto in pubblicità solo ed esclusivamente se tali dati sono inseriti

Estratto della normativa

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
(G.U. 23 settembre 2005, n. 222)
Art. 6. Certificazione energetica degli edifici
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(G.U. n. 158 del 10 luglio 2009)
Art. 6. Disposizioni finali
1. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell’art. 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione.
2. La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici Sulla base delle finalità, dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità. Sono pertanto considerati:
1. “Metodo calcolato di progetto”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. Questo metodo è di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, per la predisposizione dell’attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, previsti ai sensi del decreto legislativo, fermo restando le relative flessibilità (vedi i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo);
2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere:
i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica;
ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali;
iii. sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici.
5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” di cui al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti i seguenti tre livelli di approfondimento.
1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1 e alle relative semplificazioni previste per gli edifici esistenti. Infatti le predette norme prevedono, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle tipologie e all’anno di costruzione. Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti indipendentemente dalla loro dimensione.
2. In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e dell’ENEA. Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 m2.
3. In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) si utilizza come riferimento il metodo semplificato di cui all’allegato 2, mentre per il calcolo dell’indice energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) alle norme UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici esistenti; Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 1000 m2.
8. Procedura di certificazione energetica degli edifici
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti.
9. Autodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico escluse le nuove costruzioni), mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
– l’edificio è di classe energetica G; i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti; entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio

Redazione Portiimmobiliari.net